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*Art. 1

  • E’ costituita L’Associazione "Collegio Nazionale dei Primari ospedalieri di Chirurgia Vascolare", con sede presso la Divisione del Presidente di turno.

 

*Art. 2

  • Tale Associazione è una istituzione apartitica ed ha lo scopo di favorire il progresso della scienza chirurgica vascolare e di facilitare lo scambio delle idee tra i Chirurghi Vascolari coordinandone il lavoro e tutelandone il prestigio e gli interessi legittimi presso le Autorità competenti.

 

*Art. 3

  • Per conseguire i suoi scopi l’Associazione:
  1. tiene riunioni ordinarie, due volte all’anno e straordinarie al bisogno;
  2. pubblica annualmente il rendiconto della sua attività;
  3. promuove indagini nazionali nell’ambito della Chirurgia Vascolare;
  4. attiva un sistema per il controllo di qualità;
  5. propone linee guida diagnostiche e terapeutiche per contribuire all’ottimizzazione nella gestione dei Pazienti, nella formazione del Personale e nell’uso della risorse.

 

*Art. 4

  • Il patrimonio dell’associazione è costituito:
  1. da eventuali acquisti da parte dell’Associazione;
  2. da contributi di Enti Pubblici e Privati e da lasciti e donazioni di privati Cittadini espressamente destinati all’Associazione ad incremento del suo patrimonio per il conseguimento dei suoi fini sociali;
  3. dai contributi degli Associati;
  4. dai prodotti eventuali della stampa.

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*Art. 5

  • I membri dell’Associazione sono i Soci Fondatori ed i Soci Ordinari.

Sono Soci Fondatori i Soci sottoscrittori dell’atto costitutivo dell’Associazione.

Sono Soci Ordinari i Soci successivamente ammessi a far parte dell’Associazione con le modalità di cui all’Art. 7 del presente Statuto.

In ogni caso i Soci dovranno essere Primari di un’attività di Chirurgia Vascolare ed Endovascolare che abbracci nella sua interezza la disciplina, esercitando in prevalenza in tale ambito la propria attività professionale.

 

*Art. 6

  • I Soci hanno diritto di partecipare a tutte le iniziative che sono promosse dall’Associazione, sono tenuti a non svolgere attività che sia in contrasto con gli interessi societari. I Soci Fondatori ed Ordinari sono tenuti al pagamento di un contributo annuo, la cui entità è determinata dall’Assemblea.

 

*Art. 7

  1. Le domande di coloro che aspirano ad essere ammessi a far parte dell’Associazione in qualità di Soci Ordinari debbono essere indirizzate al Presidente e corredate dalla documentazione comprovante il requisito del precedente punto 5.
  2. Tutti i Soci hanno l’obbligo di partecipare almeno alle due riunioni ordinarie.

 

*Art. 8

  • Sono organi dell’Associazione:
  • L’Assemblea generale.
  • Il Presidente.

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*Art. 9

  • L’Assemblea generale è costituita dai Soci e si riunisce almeno due volte all’anno, previa convocazione ufficiale almeno un mese prima.

Potranno essere indettte Assemblee Straordinarie quando il Presidente lo ritenga opportuno o quando almeno un quinto dei Soci ne faccia richiesta scritta al Presidente, previa convocazione ufficiale almeno 30 giorni prima.

La convocazione dell’Assemblea Ordinaria o Straordinaria deve specificare l’ordine del giorno.

 

*Art. 10

  • Spetta in particolare all’Assemblea generale:
  1. deliberare sui punti dell’Ordine del Giorno;
  2. approvare il bilancio consuntivo;
  3. deliberare sulle modifiche dello Statuto.

 

*Art. 11

  1. Le riunioni dell’Assemblea generale sono valide, in prima convocazione, con la partecipazione della metà più uno dei Soci in regola e, in seconda convocazione, qualunque ne sia il numero.
  2. Le relative deliberazioni sono sempre adottate a maggioranza di voti dei presenti. Ciò è valido anche per modificare lo Statuto.

 

*Art. 12

  • L’Associazione è diretta ed amministrata dal Presidente in carica, coadiuvato dal Segretario (da Lui scelto), dal Past President, dal Presidente eletto per l’anno successivo e dal Comitato Operativo Ristretto.
 

Il Presidente dura in carica due anni ed è rieleggibile dopo un intervallo di due annii, cura il perseguimento degli scopi istituzionali, sovraintende alla gestione ed indirizza l’attività dell’Associazione, ne amministra le sostanze e ne promuove l’incremento; cura le pubblicazioni ed adempie ad ogni latro obbligo contemplato nello Statuto per attuare gli scopi dell’Associazione.

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*Art. 13

  • I membri del Collegio non possono ricoprire più di una carica contemporaneamente nell’ambito dell’Associazione, (tranne quello di rappresentanti regionali).

Il Presidente rappresenta l’Associazione: convoca e dirige le Assemblee, di cui redige i verbali, ne fa eseguire le deliberazioni; ordina le riscossioni ed i pagamenti, firma gli atti ufficiali.

La decisione finale nelle scelte operative spetta al Presidente, che è il legale responsabile delle attività dell’Associazione.

 

*Art. 14

  • L’anno sociale e l’anno finanziario decorrono dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

 

*Art. 15

  • Il Presidente sentito il parere dell’Assemblea può radiare quei Primari che non si attengono allo Statuto del Collegio o che agiscono contro di esso.

 

*Art. 16

- Per quanto non previsto nel presente si fa riferimento alla vigente normativa interna di Associazioni ed al Regolamento del Collegio.

 

(Discusso ed approvato in Milano il 13.11.97)

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