| *Art. 1
- E costituita LAssociazione "Collegio Nazionale dei Primari ospedalieri
di Chirurgia Vascolare", con sede presso la Divisione del Presidente di turno.
*Art. 2
- Tale Associazione è una istituzione apartitica ed ha lo scopo di favorire il progresso
della scienza chirurgica vascolare e di facilitare lo scambio delle idee tra i Chirurghi
Vascolari coordinandone il lavoro e tutelandone il prestigio e gli interessi legittimi
presso le Autorità competenti.
*Art. 3
- Per conseguire i suoi scopi lAssociazione:
- tiene riunioni ordinarie, due volte allanno e straordinarie al bisogno;
- pubblica annualmente il rendiconto della sua attività;
- promuove indagini nazionali nellambito della Chirurgia Vascolare;
- attiva un sistema per il controllo di qualità;
- propone linee guida diagnostiche e terapeutiche per contribuire allottimizzazione
nella gestione dei Pazienti, nella formazione del Personale e nelluso della risorse.
*Art. 4
- Il patrimonio dellassociazione è costituito:
- da eventuali acquisti da parte dellAssociazione;
- da contributi di Enti Pubblici e Privati e da lasciti e donazioni di privati Cittadini
espressamente destinati allAssociazione ad incremento del suo patrimonio per il
conseguimento dei suoi fini sociali;
- dai contributi degli Associati;
- dai prodotti eventuali della stampa.

*Art. 5
- I membri dellAssociazione sono i Soci Fondatori ed i Soci Ordinari.
Sono Soci Fondatori i Soci sottoscrittori dellatto costitutivo
dellAssociazione.
Sono Soci Ordinari i Soci successivamente ammessi a far parte
dellAssociazione con le modalità di cui allArt. 7 del presente Statuto.
In ogni caso i Soci dovranno essere Primari di unattività di
Chirurgia Vascolare ed Endovascolare che abbracci nella sua interezza la disciplina,
esercitando in prevalenza in tale ambito la propria attività professionale.
*Art. 6
- I Soci hanno diritto di partecipare a tutte le iniziative che sono promosse
dallAssociazione, sono tenuti a non svolgere attività che sia in contrasto con gli
interessi societari. I Soci Fondatori ed Ordinari sono tenuti al pagamento di un
contributo annuo, la cui entità è determinata dallAssemblea.
*Art. 7
- Le domande di coloro che aspirano ad essere ammessi a far parte dellAssociazione
in qualità di Soci Ordinari debbono essere indirizzate al Presidente e corredate dalla
documentazione comprovante il requisito del precedente punto 5.
- Tutti i Soci hanno lobbligo di partecipare almeno alle due riunioni ordinarie.
*Art. 8
- Sono organi dellAssociazione:
- LAssemblea generale.
- Il Presidente.

*Art. 9
- LAssemblea generale è costituita dai Soci e si riunisce almeno due volte
allanno, previa convocazione ufficiale almeno un mese prima.
Potranno essere indettte Assemblee Straordinarie quando il Presidente
lo ritenga opportuno o quando almeno un quinto dei Soci ne faccia richiesta scritta al
Presidente, previa convocazione ufficiale almeno 30 giorni prima.
La convocazione dellAssemblea Ordinaria o Straordinaria deve
specificare lordine del giorno.
*Art. 10
- Spetta in particolare allAssemblea generale:
- deliberare sui punti dellOrdine del Giorno;
- approvare il bilancio consuntivo;
- deliberare sulle modifiche dello Statuto.
*Art. 11
- Le riunioni dellAssemblea generale sono valide, in prima convocazione, con la
partecipazione della metà più uno dei Soci in regola e, in seconda convocazione,
qualunque ne sia il numero.
- Le relative deliberazioni sono sempre adottate a maggioranza di voti dei presenti. Ciò
è valido anche per modificare lo Statuto.
*Art. 12
- LAssociazione è diretta ed amministrata dal Presidente in carica, coadiuvato dal
Segretario (da Lui scelto), dal Past President, dal Presidente eletto per lanno
successivo e dal Comitato Operativo Ristretto.
Il Presidente dura in carica due anni ed è rieleggibile dopo un intervallo di due annii,
cura il perseguimento degli scopi istituzionali, sovraintende alla gestione ed indirizza
lattività dellAssociazione, ne amministra le sostanze e ne promuove
lincremento; cura le pubblicazioni ed adempie ad ogni latro obbligo contemplato
nello Statuto per attuare gli scopi dellAssociazione.

*Art. 13
- I membri del Collegio non possono ricoprire più di una carica contemporaneamente
nellambito dellAssociazione, (tranne quello di rappresentanti regionali).
Il Presidente rappresenta lAssociazione: convoca e dirige le
Assemblee, di cui redige i verbali, ne fa eseguire le deliberazioni; ordina le riscossioni
ed i pagamenti, firma gli atti ufficiali.
La decisione finale nelle scelte operative spetta al Presidente, che è
il legale responsabile delle attività dellAssociazione.
*Art. 14
- Lanno sociale e lanno finanziario decorrono dal 1 gennaio al 31 dicembre di
ogni anno.
*Art. 15
- Il Presidente sentito il parere dellAssemblea può radiare quei Primari che non si
attengono allo Statuto del Collegio o che agiscono contro di esso.
*Art. 16
- Per quanto non previsto nel presente si fa riferimento alla vigente
normativa interna di Associazioni ed al Regolamento del Collegio.
(Discusso ed approvato in Milano il 13.11.97)

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